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Andrea Pastore 30/10/2024 0

Guida all'iscrizione al RUNTS

Nonostante il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sia operativo dal 2021, rimangono numerosi dubbi tra gli enti che ne fanno parte. Oltre alle domande sul processo di iscrizione, molti si chiedono se tale registrazione sia obbligatoria o temono che il trasferimento al RUNTS possa compromettere l'accesso ai benefici del Cinque per Mille (la risposta è no). Questo registro rappresenta ancora una novità per molti: di seguito, quindi, si approfondisce cos'è il RUNTS, chi può iscriversi e quali passi sono necessari per completare l’iter di registrazione. Cos’è il RUNTS? Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stato istituito dall’articolo 45 del Codice del Terzo Settore ed è operativo dal 23 novembre 2021, a seguito del Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021. L’istituzione del RUNTS rappresenta uno dei passaggi fondamentali della Riforma del Terzo Settore avviata nel 2017. Il Terzo Settore include tutte le organizzazioni non appartenenti né al settore pubblico né a quello commerciale profit-oriented. L’introduzione del RUNTS ha sostituito i precedenti registri, quali i registri delle associazioni di promozione sociale (APS), delle organizzazioni di volontariato (ODV) e l’anagrafe delle Onlus. L’obiettivo del nuovo registro è assicurare la trasparenza delle informazioni degli enti del Terzo Settore, rendendo pubblicamente accessibili dati quali bilanci d’esercizio, rendiconti e bilanci sociali attraverso un sistema telematico unificato. Chi può iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore? Il RUNTS è stato progettato per includere tutte le organizzazioni che operano nel Terzo Settore, rappresentando così un vasto insieme di attori non profit, come Onlus, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni, imprese sociali e cooperative. Dal novembre 2021, queste organizzazioni possono trasferirsi dai vecchi registri al RUNTS, che per gestire questa diversità è suddiviso in sette sezioni: Organizzazioni di volontariato (ODV) Associazioni di promozione sociale (APS) Enti filantropici Imprese sociali (comprese le cooperative sociali) Reti associative Società di mutuo soccorso Altri Enti del Terzo Settore Quali enti possono iscriversi? Le categorie di enti che possono registrarsi nel RUNTS includono: Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale Enti filantropici Associazioni riconosciute e non riconosciute Reti associative Società di mutuo soccorso esenti dall’obbligo di registrazione nel Registro delle Imprese Fondazioni Imprese sociali Enti religiosi civilmente riconosciuti Enti privati senza scopo di lucro, diversi dalle società, costituiti per perseguire obiettivi civici, solidali o di utilità sociale attraverso attività d’interesse generale, sia sotto forma di azioni volontarie o erogazioni gratuite di risorse, sia attraverso servizi di mutualità o di produzione di beni o servizi. Il RUNTS rappresenta così uno strumento unico per organizzare e rendere trasparenti le attività del Terzo Settore, semplificando la gestione e garantendo maggiore visibilità alle informazioni essenziali per gli enti non profit. Chi è tenuto a iscriversi al RUNTS? L’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è ancora poco chiara per molti enti. È importante precisare che l’iscrizione è obbligatoria esclusivamente per le Onlus, in quanto la Riforma del Terzo Settore ha eliminato questa qualifica e richiesto alle organizzazioni registrate nell’anagrafe delle Onlus di adeguare il proprio statuto e trasferirsi nel RUNTS. Queste organizzazioni devono scegliere una nuova classificazione tra quelle previste dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, come APS o ODV. Non adempiendo a questo trasferimento, le Onlus rischiano di perdere il patrimonio accumulato durante gli anni in cui hanno mantenuto tale qualifica. Per tutte le altre organizzazioni, l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria ma resta una scelta libera. Tuttavia, l’iscrizione è fortemente consigliata per beneficiare dei vantaggi fiscali ed economici riservati agli Enti del Terzo Settore (ETS). Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) già iscritte nei rispettivi registri sono state trasferite automaticamente nel RUNTS. Perché iscriversi al RUNTS: i vantaggi Un ente che sceglie di iscriversi al RUNTS può ottenere numerosi vantaggi, tra cui: Qualifica ETS e altro status specifico: l’iscrizione consente di ottenere la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) o di altre categorie come APS o ODV, conferendo una maggiore formalizzazione all’ente. Agevolazioni fiscali: l’iscrizione al RUNTS permette l’accesso a significative agevolazioni fiscali previste per gli ETS. Personalità giuridica: l’iscrizione al RUNTS consente all’ente di ottenere la personalità giuridica, migliorandone l'autonomia e la protezione patrimoniale. Accesso a fondi e al Cinque per Mille: registrandosi, l’ente può accedere a finanziamenti, al Cinque per Mille e ad altri fondi riservati esclusivamente agli ETS. Meccanismi di finanziamento solidale: l’iscrizione consente anche l’accesso a strumenti di raccolta fondi come il social lending e i titoli di solidarietà. Decidere di non iscriversi al RUNTS comporta quindi la rinuncia a numerosi vantaggi e la perdita di opportunità economiche e di collaborazione con enti pubblici. Come iscriversi al RUNTS L’iscrizione al RUNTS richiede di seguire una procedura online con alcuni passaggi specifici: Avvio dell’iscrizione: il legale rappresentante dell’ente, o della rete associativa, deve accedere alla sezione RUNTS sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando l’identificazione tramite SPID o CIE. Richiesta di iscrizione: una volta effettuato l’accesso, bisogna cliccare su “Richiedi” e quindi su “Iscrizione” per avviare il processo. Compilazione dei dati: occorre completare tutti i campi richiesti, inclusi: Codice fiscale e denominazione dell’ente Forma giuridica Indirizzo della sede legale e eventuali sedi secondarie Data di costituzione Attività dell’ente (come definito dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore) Partita IVA o codice fiscale Personalità giuridica e patrimonio minimo, se disponibili Generalità del legale rappresentante e di altri soggetti con cariche sociali Upload dei documenti: è necessario caricare i documenti richiesti, tra cui l’ultimo bilancio, lo statuto e l’atto costitutivo in formato PDF. Conferma della richiesta: al termine della compilazione, l’ente riceverà una ricevuta PDF dall’ufficio competente, che dovrà essere firmata digitalmente e reinviata. Una volta conclusa la procedura, l’ente riceverà una conferma dell’iscrizione tramite PEC. L’iscrizione al RUNTS è un passo importante per qualsiasi ente che intenda formalizzare il proprio ruolo all’interno del Terzo Settore e sfruttare al massimo le agevolazioni disponibili.
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